Per le imprese
I progetti CDM: opportunità e vantaggi
Il protocollo di Kyoto prevede tre “meccanismi flessibili” basati sul mercato: lo scambio di quote di emissioni (ETS), l’attuazione congiunta (JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM). Scopo di questi strumenti, tra loro complementari, è permettere ai paesi industrializzati di raggiungere i loro obiettivi di riduzione di gas serra tramite strategie differenti in funzione dei vincoli e delle difficoltà specifiche dei settori interessati dagli obiettivi del protocollo.
L’ Emission Trading System (ETS) prevede che gli Stati membri, attraverso i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA), stabiliscano le quote annuali di emissioni da assegnare ad alcune tipologie di impianti industriali, dando ad ogni soggetto la possibilità di scambiare quote con altri soggetti al sistema sulla base dei rispettivi “crediti” o “debiti” di CO2 .
Il PREZZO DELLE QUOTE è definito dal mercato, principalmente in base alla interazione fra la domanda e l’offerta, e può oscillare in funzione di una serie di fattori macroeconomici, politici, economici ed ambientali.
Il meccanismo CDM (Clean Development Mechanism), previsto dall’art. 12 del Protocollo, si caratterizza invece perché consente ai paesi ad economia avanzata o in transizione di realizzare progetti nei paesi in via di sviluppo che producano effettivi benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra e di sviluppo economico e sociale dei Paesi che ospitano il progetto e nello stesso tempo generino crediti di emissione per i Paesi che promuovono gli interventi.
I progetti CDM prevedono il rilascio di certificati “Certified Emissions Reduction” (CER) attestanti l’effettiva riduzione di emissioni di gas serra (a conclusione dell’intero ciclo di progetto, a seguito di attività di monitoraggio certificate sugli impianti realizzati) che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo del singolo paese.
Con la Direttiva 2004/101/CE (Direttiva Linking), che istituisce un collegamento diretto tra i progetti CDM ed il si¬stema europeo per lo scambio delle quote di emissione, l’Unione Europea, se da un lato distribuisce gli obblighi di riduzione comunitari e nazionali su alcuni dei soggetti direttamente responsabili delle emissioni di gas climalteranti, ovvero sul settore industriale (Direttiva ETS), dall’altro consente agli stessi soggetti di utilizzare i progetti CDM per adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di progetti in paesi dove i costi marginali di abbatti¬mento delle emissioni di gas serra sono da ritenersi più bassi.
La conversione di CER avviene tramite l’emissione delle quote da parte degli Stati membri in cambio dei crediti ottenuti mediante i progetti, a partire dal 2005.
All’interno del sistema di scambio di quote di CO2 è pertanto consentito, inoltre, l’utilizzo di crediti di emissione derivanti da progetti di riduzione delle stesse – quali per l’appunto i progetti CDM – ai fini della restituzione annuale di quote.
Quali sono quindi i principali vantaggi connessi a un progetto CDM?
- La diffusione di tecnologia nei PVS, dove i costi marginali di abbattimento delle emissioni sono minori, è economicamente vantaggiosa rispetto allo sforzo per lo sviluppo di nuove tecnologie di processo nei paesi d’origine
- La partecipazione ai progetti CDM favorisce l’internazionalizzazione delle imprese e l’apertura di nuovi sbocchi di mercato
- Si facilita e si incoraggia il trasferimento e la diffusione delle nuove tecnologie e del relativo know-how nei PVS, tramite progetti che consentano di realizzare interventi difficilmente attuabili con risorse locali
E’ possibile ottenere maggiori informazioni in merito sul sito del Ministero dell’Ambiente.
Le tipologie di progetto
Il Protocollo di Kyoto non limita le tipologie di progetti che possono essere registrati come progetti CDM. In linea di principio tutti i progetti che portano una riduzione di emissioni di gas serra sono potenziali progetti CDM.
I progetti CDM posso essere di piccole dimensioni o di grandi dimensioni.
I progetti di piccole dimensioni (small-scale projects) sono progetti che seguono procedure e modalità semplificate, al fine di ridurre i costi e i tempi di esecuzione. I progetti di piccole dimensioni devono rientrare in una delle seguenti definizioni:
- Progetti che riguardano fonti rinnovabili fino ad una potenza di 15 MW;
- Attività di miglioramento dell’efficienza che riducono i consumi fino a 15 GWh;
- Altre attività che riducono le emissioni e che direttamente emettono meno di 15 kt CO2 equivalente all’anno.
Per tali tipologie di progetti il Comitato Esecutivo ha sviluppato una procedura semplificata per la validazione, il monitoraggio e la verifica allo scopo di ridurre i costi di transazione.
A fini puramente illustrativi, di seguito si riportano alcune informazioni aggiornate in merito alla tipologia e ai Paesi in cui i progetti CDM sono stati implementati.
Le tipologie di progetto
Il Protocollo di Kyoto non limita le tipologie di progetti che possono essere registrati come progetti CDM. In linea di principio tutti i progetti che portano una riduzione di emissioni di gas serra sono potenziali progetti CDM.
I progetti CDM posso essere di piccole dimensioni o di grandi dimensioni.
I progetti di piccole dimensioni (small-scale projects) sono progetti che seguono procedure e modalità semplificate, al fine di ridurre i costi e i tempi di esecuzione. I progetti di piccole dimensioni devono rientrare in una delle seguenti definizioni:
- Progetti che riguardano fonti rinnovabili fino ad una potenza di 15 MW;
- Attività di miglioramento dell’efficienza che riducono i consumi fino a 15 GWh;
- Altre attività che riducono le emissioni e che direttamente emettono meno di 15 kt CO2 equivalente all’anno.
Per tali tipologie di progetti il Comitato Esecutivo ha sviluppato una procedura semplificata per la validazione, il monitoraggio e la verifica allo scopo di ridurre i costi di transazione.
A fini puramente illustrativi, di seguito si riportano alcune informazioni aggiornate in merito alla tipologia e ai Paesi in cui i progetti CDM sono stati implementati.
Fonte: UNEP (Rielaborazione)
Aggiornamento: Ottobre 2010
Per maggiori informazioni sulle tipologie di progetti CDM si rimanda al sito internet dell’UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).
Il percorso e i principali attori di un progetto CDM
Di seguito viene descritto in modo schematico il tipico percorso che un’impresa deve seguire per realizzare un progetto CDM. Gli attori che intervengono nel ciclo del progetto possono essere distinti tra soggetti istituzionali e soggetti privati.
Gli attori di un progetto CDM
I soggetti istituzionali
- COP/MOP
Conference Of the Parties (COP) e Meeting Of the Parties (MOP) – Rappresentano le massime autorità in materia di Convenzione sui Cambiamenti Climatici (COP) e Protocollo di Kyoto (MOP). Si riuniscono annualmente per verificare l’implementazione della Convenzione e del Protocollo, definendo gli indirizzi e le linee guida per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti. - EB
Executive Board, ovvero il Comitato Esecutivo Internazionale per il CDM, è composto da 10 membri e supervisiona le attività dei progetti CDM, secondo le linee guida definite dalla COP/MOP. Interviene nelle fasi di registrazione del progetto e rilascio dei relativi CERs. - DNA
Designated National Authority – Autorità nazionale incaricata di approvare i progetti CDM, prima della loro validazione.
La nuova Direttiva ETS 2009/29
La direttiva 2003/87/CE che ha introdotto l’ETS in Europa interessa il periodo 2005-2008 ed il quinquennio attualmente in corso (2008-2012).
Essa è stata recentemente modificata dal Consiglio Europeo con la Direttiva 2009/29/CE, che entrerà in vigore dal 2013, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.
Con la nuova direttiva viene prima di tutto introdotto il principio, in aggiunta all’articolo 1 della prima direttiva, che le riduzioni nelle emissioni di gas serra possano aumentare fino ad un livello ritenuto necessario dal punto di vista scientifico per evitare cambiamenti climatici pericolosi, mentre in precedenza si faceva solo riferimento alla promozione della riduzione delle emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
Vi è inoltre un adeguamento della normativa per l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20% (art.1, punto 1, comma 2)
Nella Direttiva 2009/29 vengono modificati maggiormente i seguenti aspetti:
A. Campo di applicazione.
Nella prima direttiva le attività interessate sono quelle energetiche che utilizzano impianti di combustione con una potenza calorifica di oltre 20MW, le raffinerie di petrolio, quelle di trasformazione di metalli ferrosi, produzione di materiali da costruzione (cemento, ceramica, vetro) e produzione di carta, legno o altre materie fibrose (All 1 Dir 2003/87)
Nella nuova direttiva viene completamente sostituito l’allegato I e si estende il campo di applicazione della direttiva alle seguenti emissioni:
- le emissioni di CO2 dell’industria petrolchimica, dell’ammoniaca e dell’alluminio;
- le emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico;
- le emissioni di PFC del settore dell’alluminio
Nella nuova direttiva viene inoltre ampliata la definizione di gas serra: mentre la prima direttiva includeva nei gas serra solo i gas compresi nell’allegato II, nella nuova direttiva 2009/29 si precisa che vengono inclusi anche “altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse” (art. 1, punta 2a)
B. Fissazione delle quote di emissione
Nella prima direttiva l’articolo 9 dispone che per ogni periodo ciascuno Stato membro ha l’obbligo di elaborare un Piano Nazionale di Assegnazione che determini le quantità e le modalità di tale assegnazione rispettando determinati criteri di obiettività e trasparenza. Nella nuova direttiva, invece, è stato fissato un unico tetto massimo comunitario che dal 2013 andrà a diminuire di un fattore lineare pari al 1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri (art.9).
In base alle stime contenute nella valutazione d’impatto della proposta della Commissione, l’applicazione di questo fattore di riduzione annuale conduce ad un tetto complessivo di 1.720 milioni di quote nel 2020, corrispondente ad un riduzione complessiva nel periodo 2005-2020 del 21%.
C. Modalità di assegnazione dei diritti di emissione.
Nei primi due periodi regolamentati dalla direttiva 2003/87/CE la maggioranza delle quote viene assegnata gratuitamente mentre per il restante 5% nel primo periodo e 10% nel secondo c’è la possibilità per i governi di mettere le quote all’asta.
La nuova direttiva prevede invece l’inserimento graduale di un sistema di aste per tutte le quote che non sono state assegnate gratuitamente, che diminuiranno gradualmente fino ad arrivare al 30% nel 2020.
Un’ampia deroga al meccanismo delle aste verrà concessa ai settori che verranno considerati esposti al rischio carbon leakage (fuga di carbonio).
Infatti, l’impatto economico che il meccanismo ETS può portare sui costi dell’energia e sulla competitività dell’industria europea, potrebbe portare alla delocalizzazione della produzione verso paesi che applicano una politica ambientale meno rigorosa provocando quindi uno “spostamento geografico” delle emissioni e non il loro abbattimento.
La Commissione europea deciderà entro la fine del 2009 quali sono i settori a rischio, sulla base dei seguenti criteri:
- incidenza dei costi aggiuntivi (diretti e indiretti) sui costi totali di produzione
- raggiungimento di determinate soglie di esposizione al commercio con i paesi terzi (calcolata come totale delle esportazioni verso paesi terzi + totale delle importazioni da paesi terzi e dimensione totale del mercato per l’Ue)
La direttiva stabilisce inoltre che almeno il 50% dei proventi ottenuti dalla messa in asta dovranno essere utilizzati per finanziare progetti e iniziative con fini specifici, tra i quali:
- riduzione delle emissioni di gas serra;
- misure di adattamento agli effetti del cambiamento climatico;
- finanziamento di attività di ricerca e sviluppo;
- promozione delle energie rinnovabili in vista dell’obiettivo del 20% al 2020
- progetti di cattura e stoccaggio geologico dei gas serra;
- finanziamento del Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili
- misure per evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo
D. Validità delle quote.
Le quote emesse durante i due periodi regolamentati dalla prima direttiva restano valide durante il periodo per il quale vengono rilasciate, mentre le quote emesse dal primo gennaio 2013 sono valide per periodi di otto anni.
E. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti (art.27)
La nuova direttiva prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di escludere dal sistema gli impianti con emissioni inferiori a 25.000 tonnellate annue di CO2 equivalente o che abbiano una potenza termica inferiore a 35 MW.
Gli impianti in questione dovranno applicare delle misure finalizzate ad ottenere un contributo che sia equivalente alle riduzioni di emissione ed inoltre avranno comunque l’obbligo di effettuare il monitoraggio nelle modalità previste dalla direttiva.
F. Maggiore riconoscimento per i progetti CDM e JI.
Con la nuova direttiva è stata incrementata la possibilità di ricorrere all’utilizzo degli altri meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation e Clean Development Mechanism) nel sistema di scambio delle quote, stabilendo la validità dei crediti di emissione (CERs e ERUs) ottenuti dall’attuazione di tali meccanismi per rispondere agli obblighi di riduzione delle emissioni.
I certificati di riduzione volontaria delle emissioni (VERs)
Accanto ai mercati obbligatori per la riduzione delle emissioni si sta sviluppando sempre più quello volontario, che comprende tutte le transazioni di crediti di emissioni effettuate al di fuori di contesti istituzionali, fuori quindi dal regime di conformità del Protocollo di Kyoto.
La riduzione volontaria delle emissioni nasce dal desiderio di un’impresa di partecipare attivamente agli sforzi collettivi di mitigazione del cambiamento climatico, dimostrando la sensibilità verso queste tematiche e l’impegno a sostegno delle nuove tecnologie e delle strategie in atto rispetto ai cambiamenti climatici.
Il mercato volontario può inoltre convenire nei seguenti casi:
- un progetto CDM genera riduzioni di emissione nel periodo precedente alla sua registrazione, per le quali non possono essere riconosciuti CERs.
- un progetto di riduzione delle emissioni non rientra nelle casistiche previste per i progetti CDM.
- il progetto non è eligibile come progetto CDM perché non si riesce a completarne il processo di certificazione e registrazione.
Rispetto al mercato obbligato quello volontario riporta ad oggi volumi minori per quantità e fatturato; il mercato europeo vale 23,7 milioni di tonnellate di CO2 pari a 91 milioni di dollari ed al 30% del totale (dati PointCarbon 2008).
| Mercati | Volume (MtCO2) 2006 | Volume (MtCO2) 2007 | Valore (US$milion) 2006 | Valore (US$milion) 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Mercato volontario OTC | 14.3 | 42.1 | 58.5 | 256.4 |
| CCX | 10.3 | 22.9 | 38.3 | 72.4 |
| Totale mercati volontari | 24.6 | 65.0 | 96.7 | 330.8 |
| EU ETS | 1,103.9 | 2,060.8 | 24,435.6 | 50,097,4 |
| CDM primario | 537.0 | 550.9 | 6,886.6 | 6,886.6 |
| CDM secondario | 25.0 | 240.0 | 8383.6 | 8383.6 |
| Joint Implementation | 16.2 | 41.1 | 141.1 | 494.8 |
| New South Wales | 20.2 | 25.4 | 225.4 | 224.1 |
| Totale mercati regolamentati | 1,702.2 | 2,918.2 | 40,072.7 | 66,086.5 |
| Totale Mercati globali | 1,726.7 | 2,983.2 | 40,169.4 | 66,417.2 |
Fonte: Ecosystem Marketplace, new Carbon Finance, World Bank
Figura 2: Dimensioni del mercato volontario e regolamentato.
La maggior parte delle transazioni che avvengono nel mercato volontario hanno per oggetto lo scambio di Voluntary Emission Reduction (VER) che sono generati da progetti volontari di riduzione di gas serra (GHG).
La domanda di VERs soddisfa aziende che intendono neutralizzare le proprie emissioni di gas serra per fini di responsabilità sociale d’impresa, i crediti volontari rappresentano infatti tonnellate equivalenti di CO2 abbattute da aziende che non sottostanno a regolamentazioni particolari, come ad esempio per il mercato dei CERs derivanti dai cosiddetti progetti CDM/JI.
Analogamente a quanto avviene per i CERs, per il riconoscimento dei crediti volontari viene richiesta la realizzazione di un processo strutturato che prevede lo sviluppo di programmi o interventi mirati alla riduzione delle emissioni nonchè all’esplicitazione delle modalità con cui viene determinato l’ammontare delle emissioni evitate e ne viene condotta una verifica, verificato da una terza parte indipendente.
I crediti generati possono essere collocati e trattati tramite apposite piattaforme di scambio; più frequentemente i VERs vengono scambiati tramite scambi bilaterali oppure tramite aste.
Il mercato di natura volontaria risente ad oggi della mancanza di una regolamentazione e dell’assenza di strumenti e standard di certificazione riconosciuti in modo ufficilale che ne impediscono il pieno sviluppo.
Infatti, mentre i progetti di riduzione CDM devono essere validati e i CER risultanti verificati e certificati da Enti di Terza Parte accreditati da UNFCCC, per i VERs sono stati creati diversi standard e registri, ognuno con differenti regole.
Opportunità di investimento
Si riporta di seguito una panoramica delle opportunità progettuali disponibili in alcuni dei principali Paesi che hanno sviluppato e formalizzato specifiche politiche per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Per ogni paese è stata costruita una scheda sintetica descrittiva dei seguenti aspetti:
- Riferimenti della DNA (Designated National Authority)
- Strategie del Paese in materia di lotta ai cambiamenti climatici
- Aspetti procedurali
- Portafoglio progetti, suddiviso per settore e stato di avanzamento. In tale ambito sono state altersì indagate le modalità di costruzione (“origination”) dei progetti e le eventuali opportunità organizzate di finanziamento
Scarica le schede paese:
Pubblicato il 06/03/2011